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Respinto il ricorso di De Magistris
La Cassazione respinge il ricorso di De Magistris perchè fuori tempo massimo 14 lug 08 La Cassazione ha dichiarato inammissibile
il ricorso di Luigi De Magistris contro la sentenza della Sezione
disciplinare del Csm. L'organo si autogoverno dei giudici con quel
provvedimento aveva deciso la sanzione della censura e disposto il
trasferimento di sede e di funzioni per il magistrato. Nella riunione
del Comitato di Presidenza il Presidente della Suprema Corte di Cassazione,
Vincenzo Carbone, ha prodotto copia della sentenza, depositata l'11
luglio. Fuori tempo massimo. Il ricorso del Pm di Catanzaro, Luigi De Magistris, è inammissibile perché presentato fuori dai termini previsti per ricorrere secondo le norme della procedura penale. In questo modo le sezioni unite della Corte di Cassazione hanno confermato, quindi, il provvedimento disciplinare del Csm che ne aveva disposto il trasferimento di funzioni e sede con sentenza del 3 gennaio scorso. De Magistris era stato raggiunto dal provvedimento disciplinare del Csm per diverse violazioni durante la conduzione delle inchieste Why Not, Poseidone, e Toghe Lucane. Anche il ministro della giustizia aveva fatto ricorso contro la sentenza del Csm per la fuga di notizie e i rapporti con la stampa che avrebbe avuto De Magistris e che per il Csm non erano censurabili mentre per il ministero erano condotte da punire. Il ricorso del ministero è stato anch'esso dichiarato inammissibile per le stesse motivazioni cioé perché presentato ritardo. Secondo la Cassazione, infatti: "il ricorso per Cassazione contro le sentenze della sezione disciplinare del Csm, che a norma dell'articolo 24 d.lgf. n.109/06 va proposto nei termini e con le forme previste dal codice di procedura penale, deve essere presentato e fatto pervenire mediante telegramma con lettera raccomandata alla segreteria della sezione disciplinare, ai sensi degli articoli 582 e 583 c.p.p. nel termine di 30 giorni stabilito dall'articolo 585 c.p.p. decorrente dalla scadenza del termine stabilito per il deposito". Se il caso è particolarmente complesso per la stesura delle motivazioni o per la gravità delle impugnazioni in base all'articolo 544 c.p.p. si può indicare un termine più lungo, ma non era questo ne il caso di De Magistris ne per il ricorso del ministero che quindi sono stati presentati oltre il termine di 30 giorni. La Cassazione non è entrata nel merito dei diversi capi di imputazione proprio perché il ricorso era inammissibile in partenza in quanto presentato fuori dei termini. .
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