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      Pubblicate la motivazioni della penalizzazione del Cosenza: incredibili

       

       

      Pubblicate la motivazioni della penalizzazione del Cosenza: incredibili

      06 set 24 La sezione disciplinare del Tribunale Federale Nazionale ha pubblicato le motivazione della penalizzazione del Cosenza Calcio. Due decisioni, i procedimenti riguardano due atti separati giudicati con lo stesso metro (un ritardato pagamento di 382mila euro e un altro di 4.594 euro, entrambi respinti dalla banca), che hanno dell'incredibile. Anche due punti per il ritardato pagamento di 4.594 euro. E su questo che il TFN scrive:

      A fronte della richiesta di accordo ex art. 127 CGS, con assenso della Procura Federale, la società Cosenza presentava autonoma istanza di patteggiamento senza assenso della Procura Federale e sosteneva in ogni caso come il giorno prima della scadenza fossero stati effettuati i relativi controlli circa la capienza dei conti correnti. Di talché alcuna responsabilità poteva addebitarsi al sodalizio. In sostanza il Cosenza aveva delegato la banca ad ottemperare ai pagamenti ma la banca, per le note vicende giudiziarie che riguardano indirettamente il Cosenza Calcio, dava esito negativo perchè i conti erano stati pignorati.

      si legge:

      In sede di discussione erano presenti l’Avv. Alessandro D'Oria, in rappresentanza della Procura Federale, l'Avv. Enrico Lubrano, per la difesa della sig.ra Roberta Anania, e gli Avv.ti Alberto Fantini e Giuseppe De Gregorio, per la difesa della società Cosenza Calcio s.r.l. Preliminarmente il Tribunale valutava in Camera di consiglio la proposta di accordo ex art. 127 CGS depositata dalla Procura Federale e dalla difesa della sig.ra Anania, rilevando – con apposita Ordinanza - che la sanzione prevista dall’accordo risultasse incongrua rispetto ai fatti contestati, tenuto anche conto del fatto che per uno dei capi del deferimento era prevista, ai sensi dell’art. 31, comma 7, CGS la sanzione minima di 6 mesi di inibizione, laddove la proposta di accordo ha previsto, al riguardo, la sanzione base di 1 mese. La proposta di accordo veniva pertanto rigettata. Prendeva dunque la parola l’Avv. D'Oria, il quale si riportava integralmente ai contenuti dell'atto di deferimento e chiedeva irrogarsi le seguenti sanzioni: - per la sig.ra Roberta Anania, mesi 4 di inibizione; - per la società Cosenza Calcio Srl, punti 2 di penalizzazione in classifica, da scontare nella corrente stagione sportiva ed euro 5.000,00 di ammenda. L'Avv. Fantini, per la Società, sottolineava come la stessa avesse predisposto quanto necessario per adempiere al pagamento entro i termini. Evidenziava, inoltre, il comportamento postumo della società, la quale ha poi provveduto al bonifico di tutte le somme dovute ancor prima che pervenisse notizia dell'apertura del procedimento disciplinare. Insisteva quindi per il proscioglimento della società ovvero, in via subordinata, per il riconoscimento delle circostanze attenuanti. L'Avv. Lubrano, si riportava ai contenuti e alle richieste delle proprie memorie difensive ed evidenziava come l'inadempimento contestato fosse stato causato da un avvenimento imprevedibile, essendo stata bloccata la funzionalità del conto corrente della società da un intervenuto pignoramento, tale da determinare la carenza della provvista. Sottolineava, inoltre, la non sussistenza di prove atte a dimostrare che la propria assistita avesse privilegiato altre operazioni.

      Risulta pacifico e non contestato che le ritenute Irpef riguardanti le rate degli incentivi all’esodo dovuti a tre tesserati in scadenza nella mensilità di aprile 2024 non siano state pagate dai deferiti nei termini previsti del 1° luglio 2024. Orbene è noto che in materia di versamenti e pagamenti contributivi la giustizia sportiva ha più volte precisato che “ l’ordinamento sportivo richiede l’assoluta regolarità dei versamenti al fine di dimostrare l’affidabilità delle società iscritte ai campionati tanto da presidiarne la corretta ottemperanza con l’indicazione di precisi termini di scadenza (art. 85 NOIF) e obblighi di comunicazione all’autorità federale di controllo (Co.Vi.So.C.), sanzionandone, altresì, con severità la violazione” (Corte Federale d’Appello n. 108/CFA/2022-2023/D - 2022-2023). Le tesi difensive circa l’esistenza, nel caso specifico, del caso fortuito o della forza maggiore non possono condividersi; ed invero è indubbio che un atto di pignoramento non sia affatto evento imprevedibile ed inevitabile; è vero invece proprio l’opposto, costituendo l’atto di pignoramento l’ennesimo di una serie di atti con cui si richiede il pagamento di un credito. Invero l’esecuzione forzata, che inizia proprio con il pignoramento, è preceduta dall’intimazione a pagare (atto di precetto). Se dunque i deferiti hanno colpevolmente disatteso il pagamento di crediti e successivamente oggetto di precetto non possono poi dolersi di aver subito una conseguente esecuzione forzata con l’atto di pignoramento. Il pagamento tempestivo delle proprie debenze (siano esse debiti commerciali o scadenze fiscali) costituisce atto di buona, corretta e diligente amministrazione che le società affiliate devono certamente assicurare; nessun evento fortuito o di forza maggiore per il mancato pagamento in contestazione può pertanto ravvisarsi nel caso in esame. Quanto poi all’invio di comunicazioni non genuine o veritiere alla Co.Vi.So.C. sul punto è sufficiente osservare che i deferiti in data 9 luglio 2024 presentavano alla detta Commissione copia delle movimentazioni del conto corrente dedicato, estratto in data 2 luglio 2024, da cui si evinceva il relativo addebito; in tale occasione, tuttavia, non veniva esibita la rituale quietanza; ed ancora successivamente la Società, addirittura in data 17 luglio 2024, presentava una nuova copia delle movimentazioni relative al conto corrente dedicato in cui non si dava più evidenza degli effettivi addebiti dei richiamati modelli F24. Orbene a quelle date (9 e 17 luglio) certamente era chiaro il mancato addebito dei pagamenti e dunque la mancata evasione degli F24 in scadenza; nei documenti in atti si conferma invero che sin dal 4 luglio la società poteva consultare le ricevute dei movimenti scartati. Le comunicazioni dei deferiti inviate alla Co.Vi.So.C. sono dunque state senza dubbio non veridiche. Le comunicazioni inviate alla Co.Vi.So.C. non sono dunque state corrette e genuine, ma in realtà scorrette e non corrispondenti alla situazione reale; tanto che la reale situazione circa i pagamenti dovuti è stata poi appurata dalla Co.Vi.So.C. solo tramite relativa istruttoria e riscontro presso l’Agenzia delle Entrate e non già invece – come sarebbe dovuto accadere - dalle prescritte comunicazioni della società deferita. Deve pertanto ravvisarsi la responsabilità dei deferiti per le violazioni contestate con applicazione delle sanzioni di cui al dispositivo, con la sola precisazione che, per quanto riguarda la deferita Anania, la sanzione, ai sensi dell’art. 31, comma 7, CGS, non può essere inferiori a 6 mesi di inibizione per le dichiarazioni non veridiche cui vanno aggiunti 3 mesi per il mancato pagamento delle ritenute Irpef.

      In pratica il TFN dà lo stesso giudizio per due procedimenti diversi con la stessa penalità. Nonostante fosse chiaro che la società, impedita dal pignoramento dei conti per le note vicnde giudiziarie, avesse pagato in ritardo di due giorni quanto dovuto. Una decisione che lascia a bocca aperta. Più che curioso, bizzarro: siamo al ridicolo. Della serie avete ragione ma vi penalizziamo lo stesso. La stessa decisione che pur ammettendo la violazione omologa il risultato del Cittadella. Ora la palla passa ai legali del Cosenza Calcio che presenteranno appello.

      Le decisioni:

      - motivazione n.44

      - motivazione n.45

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