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      Cosenza, respinto reclamo per la gara col Verona, la società attenda le motivazioni

       

       

      Cosenza, respinto reclamo per la gara col Verona, la società attenda le motivazioni

      18 ott 18 Il secondo Collegio della Corte Sportiva d’Appello ha respimto il ricorso presentato dal Cosenza contro lo 0-3 a tavolino per la gara non disputata contro il Verona confermando lo 0-3 a tavolino, i 3000 euro di multa e la diffida del campo. Il collegio ha anche addebbitato ai recalmanti la relativa tassa. Al momento non sappiamo se la società del Cosenza Calcio intenderà appellarsi al terzo grado di giudizio sportivo cioè al Collegio di Garanzia del Coni. In una nota la società fa sapere che è "in attesa di conoscere le motivazioni alla base della sentenza della Corte Sportiva di Appello" e si riserva di proporre ricorso al Collegio di Garanzia del Coni. Di seguito il dispositivo integrale.

      II° COLLEGIO
      Prof. Piero Sandulli – Presidente; Avv. Italo Pappa, Avv. Fabio Di Cagno, Prof. Andrea Lepore, Avv. Paolo Del Vecchio – Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A. – Dott. Antonio Metitieri – Segretario; 2.
      RICORSO DEL COSENZA CALCIO AVVERSO LE SANZIONI: – PERDITA DELLA GARA CON PUNTEGGIO DI 0-3; – AMMENDA DI € 3.000,00 CON DIFFIDA; INFLITTE ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE SEGUITO GARA COSENZA/HELLAS VERONA DELL’1.09.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 25 del 14.9.2018)
      La C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società Cosenza Calcio di Cosenza. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

      © RIPRODUZIONE RISERVATA

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