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Il Cosenza fa ricorso al Collegio di Garanzia del Coni per la partita col Verona
Il Cosenza fa ricorso al Collegio di Garanzia del Coni per la partita col Verona 10 dic 18 Il Cosenza ha presntato lo scorso 6 dicembre al Collegio di Garanzia dello Sport del Coni il ricorso contro la decisione della sconfitta a tavolino a proposito della gara non disputata contro il Verona. Guarascio ha dato mandato ai legali per far valere le ragioni del Cosenza Calcio dinanzi al Coni. La società chiede la ripetizione della gara col Verona. Il Cosenza fa riferimento in particolare a 5 condizioni che decreterebbero il regolare risvolgimento della gara: 1. la violazione, da parte del direttore di gara, della regola 1 del Regolamento del gioco del calcio, in punto “terreno di gioco”; 2. il travisamento, da parte del Giudice Sportivo, della documentazione posta a base della decisione impugnata; 3. L’omessa valutazione della eccezionalità ed imprevedibilità dell’evento (la società non avrebbe alcuna responsabilità in tal senso); 4. L’omessa valutazione di precedenti giurisprudenziali in materia; 5. Il legittimo affidamento che il Cosenza Calcio avrebbe riposto nella tempestiva esecuzione dei lavori da parte del Comune di Cosenza. Ora tocca al CONI stabilire se queste condizioni siano valide per rigiocare Cosenza-Hellas Verona. Di seguito la notizia del ricorso pubblicata sul sito del CONI Il Collegio di Garanzia ha ricevuto il ricorso presentato dalla Società Cosenza Calcio S.r.l. contro la Società Hellas Verona F.C. S.p.A. per l'annullamento e/o la riforma della decisione della Corte Sportiva d'Appello Nazionale - Sezioni Unite - della Federazione Italiana Giuoco Calcio del 6 novembre 2018, di cui al C.U. n. 047/CSA. La decisione ha confermato la sentenza del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B - di cui al C.U. n. 25 del 14 settembre 2018, che aveva inflitto all’odierna ricorrente la sanzione della perdita a tavolino della partita Cosenza – Verona del 1 settembre 2018 con il punteggio di 0-3 in favore dell'Hellas Verona, unitamente all'ammenda di € 3.000,00 con diffida, in applicazione degli artt. 17, comma 1, e 1bis, CGS, a causa della mancata disputa della suddetta gara per via dell’impraticabilità del campo di gioco dei padroni di casa. La società ricorrente chiede al Collegio di Garanzia di annullare e/o riformare la decisione impugnata e, per l'effetto, di disporre la ripetizione della predetta gara, ex art. 17, comma 4, CGS.
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