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    La Covisoc deferisce 14 club di LegoPro tra cui il Cosenza. In arrivo penalita' 2 punti

     

     

    La Covisoc deferisce 14 club di LegoPro tra cui il Cosenza. In arrivo penalita' 2 punti

    01 apr 11 Su segnalazione della COVISOC, la Procura federale ha deferito alla Commissione Disciplinare Nazionale quattordici società di Lega Pro: Alessandria, Salernitana, Cosenza, Foligno, Sangiovannese, Brindisi, Vibonese, Giulianova, Aurora Pro Patria, Pomezia, Melfi, Matera, Carpi e Catanzaro. Un deferimento che il club di viale magna Grecia aspettava. Due i deferimenti che dovrebbero equivalere a due punti. Questo il testo:

    La Federazione Italiana Giuoco Calcio comunica che il Procuratore Federale, a seguito di segnalazione della CO.VI.SO.C., ha deferito alla Commissione Disciplinare Nazionale: per la violazione dell’art. 85 lettera C paragrafo IV delle N.O.I.F. in relazione all’art. 10, comma 3, del C.G.S., e all’art. 90, comma 2, delle N.O.I.F.:
    • Il Sig. Paolo PAGLIUSO FABIANO, legale rappresentante della Società COSENZA CALCIO 1914 S.R.L.;
    • Il Sig. Renzo CASTAGNINI, legale rappresentante della Società COSENZA CALCIO 1914 S.R.L.; per non aver provveduto al pagamento di parte degli emolumenti relativi al II trimestre, dovuti ai propri tesserati per le mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2010, nei termini stabiliti dalla normativa federale e per non aver ancora provveduto, alla seconda scadenza, al pagamento di parte degli emolumenti relativi al I trimestre, dovuti ai propri tesserati per le mensilità di luglio, agosto e settembre 2010; per la violazione dell’art. 4, comma 1, del C.G.S.:
    • la Società COSENZA CALCIO 1914 S.R.L.; a titolo di responsabilità diretta per le violazioni disciplinari ascritte ai propri legali rappresentanti.

    La Federazione Italiana Giuoco Calcio comunica che il Procuratore Federale, a seguito di segnalazione della CO.VI.SO.C., ha deferito alla Commissione Disciplinare Nazionale: per la violazione dell’art. 85 lettera C paragrafo V delle N.O.I.F. in relazione all’art. 10, comma 3, del C.G.S., e all’art. 90, comma 2, delle N.O.I.F.:
    • Il Sig. Paolo PAGLIUSO FABIANO, legale rappresentante della Società COSENZA CALCIO 1914 S.r.l.;
    • Il Sig. Renzo CASTAGNINI, legale rappresentante della Società COSENZA CALCIO 1914 S.r.l.; per non aver provveduto al versamento delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals relativi agli emolumenti riguardanti il II trimestre, dovuti ai propri tesserati per le mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2010, nei termini stabiliti dalla normativa federale e per non aver ancora provveduto, alla seconda scadenza, al versamento delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals relativi agli emolumenti riguardanti il I trimestre, dovuti ai propri tesserati per le mensilità di luglio, agosto e settembre 2010; per la violazione dell’art. 4, comma 1, del C.G.S.: 5
    • la Società COSENZA CALCIO 1914 S.r.l.; a titolo di responsabilità diretta per le violazioni disciplinari ascritte ai propri legali rappresentanti.

     

     

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