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    Rosy Canale sottoposta ad obbligo di firma

     

     

    Rosy Canale sottoposta ad obbligo di firma

    17 gen 14 - Il Tribunale della Libertà ha depositato le motivazioni con cui ha respinto il ricorso di Rosy Canale, presidente del movimento 'Donne di San Luca', coinvolta nell'operazione 'Inganno', coordinata dal procuratore aggiunto antimafia Nicola Gratteri, e dal sostituto Francesco Tedesco, e condotta dai carabinieri. I giudici del riesame, accogliendo l'impianto accusatorio della Dda, sottolinea lo "sfruttamento del legame con personaggi politici di rilievo", che ha consentito a Rosy Canale di "acquisire quella credibilità che le ha permesso di ricevere denaro pubblico, grazie alle sue stesse parole, utilizzato per fini personali vari". Alla Canale, difesa dall'avv. Giancarlo Liberati, il Tribunale ha inoltre confermato l'obbligo di firma presso una caserma dei carabinieri competente per territorio, pur sciogliendola dagli arresti domiciliari. Su questo aspetto, il Procuratore aggiunto Nicola Gratteri ha già preannunciato il ricorso per Cassazione, chiedendo il ripristino della misura cautelare domiciliare. Secondo l'accusa Rosy Canale ha usufruito di finanziamenti pubblici destinati all'attività del movimento antimafia, utilizzandoli in realtà per scopi personali, acquistando autovetture, vestiti, arredamenti, che le hanno procurato l'accusa di truffa e malversazione. "La documentazione prodotta dalla difesa - si legge nelle motivazioni del Collegio - e le argomentazioni dalla stessa svolte nel corso dell'udienza camerale non scalfiscono il serio ed evidente quadro di gravità indiziaria". Notevole è infatti la mole di materiale probatorio raccolto dagli inquirenti nei confronti della Canale, frutto di intercettazioni telefoniche e ambientali, i cui contenuti, secondo i giudici "non sono stati confutati". Rosy Canale era stata destinataria di un immobile confiscato ai Pelle di San Luca, all'interno del quale doveva essere realizzata una ludoteca per bambini, mai ultimata. "La stessa ricorrente - scrivono ancora i giudici - ha tratto pieno vantaggio dalla illecita gestione del bene stesso ed ha proseguito in tale attività, posto che nessuna rendicontazione contabile è stata effettuata delle somme utilizzate per ripristinare e rendere utilizzabile il bene".

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